Scegliere il beneficiario
Scegliere il beneficiario di un’assicurazione sulla vita
Al momento della stipula di una polizza vita, il contraente è tenuto a designare il beneficiario, ovvero la persona che riceverà dalla compagnia assicurativa la somma pattuita nel caso in cui si verifichi l’evento previsto dal contratto.
Secondo l’articolo 1920 del Codice Civile, è possibile sottoscrivere un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, ossia di un soggetto beneficiario diverso dalla persona assicurata. Indicando un terzo come beneficiario, la polizza vita non rientra nell’asse ereditario. Di conseguenza, solo il beneficiario acquisisce il diritto a ricevere il capitale dalla compagnia assicurativa, che non può essere suddiviso in quote tra gli eredi dell’assicurato.
Inoltre, non facendo parte dell’asse ereditario, il capitale assicurato non è soggetto alle imposte di successione.
Chi può essere nominato beneficiario di una polizza vita
Il contraente può indicare il beneficiario:
- al momento della stipula del contratto;
- in una fase successiva, comunicando la scelta in forma scritta alla compagnia assicurativa;
- tramite disposizione testamentaria.
Per consentire un’identificazione corretta, è fondamentale indicare in modo chiaro:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- indirizzo del beneficiario.
In mancanza di dati precisi, la compagnia potrebbe incontrare difficoltà nella liquidazione della prestazione assicurativa.
Beneficiari indicati in forma generica
La normativa consente anche di designare il beneficiario utilizzando formule generiche, come ad esempio:
- coniuge dell’assicurato;
- eredi legittimi dell’assicurato (in parti uguali);
- figli nati e nascituri dell’assicurato (in parti uguali);
- eredi indicati nel testamento o, in mancanza, eredi legittimi (in parti uguali).
È possibile designare più beneficiari per una singola polizza vita: in questo caso, il contraente deve specificare la percentuale di capitale spettante a ciascun beneficiario. In assenza di indicazioni, la suddivisione avverrà automaticamente in parti uguali.
Casi particolari nella designazione del beneficiario
Nel caso limite di decesso contemporaneo dell’assicurato e del beneficiario, la compagnia assicurativa è tenuta a versare il capitale agli eredi del beneficiario, e non a quelli dell’assicurato, qualora siano soggetti diversi.
È compito del contraente informare il beneficiario dell’esistenza della polizza stipulata a suo favore, poiché sarà quest’ultimo, in caso di evento improvviso, a dover contattare la compagnia assicurativa per avviare la procedura di liquidazione.
Cambiare il beneficiario della polizza vita
Il contraente può modificare il beneficiario della polizza vita in qualsiasi momento. Per effettuare la variazione è necessario inviare una comunicazione scritta alla compagnia assicurativa, che provvederà ad aggiornare il contratto con la nuova designazione. La modifica del beneficiario può avvenire anche tramite testamento, a condizione che la clausola testamentaria faccia espresso riferimento al contratto assicurativo o attribuisca specificamente il capitale assicurato.
Designare il terzo referente
Il Regolatore italiano IVASS, con il Regolamento n. 41 del 2018 (art. 11, comma 4), ha previsto che nella proposta assicurativa venga inserito uno spazio dedicato alla designazione di un terzo referente. Il terzo referente è una figura diversa dal beneficiario e rappresenta un supporto operativo, a cui la compagnia assicurativa può fare riferimento per comunicare con il beneficiario, soprattutto nei casi in cui il contraente abbia esigenze di riservatezza. La designazione del terzo referente è facoltativa e può essere effettuata sia al momento della stipula della polizza sia in un momento successivo, con le stesse modalità previste per il beneficiario.
